In virtù dell’articolo 26 della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), la Confederazione concede aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù. Con il presente rapporto, il Consiglio federale viene informato sullo stato del versamento di questi aiuti finanziari.

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